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Informazioni Istituzionali

GDPR

In allegato è possibile consultare l'integrazione all'informativa agli interassati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in applicazione al regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di protezione dei dati personali n.ro 679/2016 prevista per il 25 maggio 2017.

Codice disciplinare del personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative

A seguito della firma definitiva del CCNL Comparto scuola 2016/2018 avvenuta il 19/04/2018 è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente il “Codice disciplinare” del personale ATA, ai sensi dell’art. 13, comma 11 del CCNL citato e dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001.

 

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Allegati:

Certificazioni e Autocertificazioni

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:
"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47."
cioè dalle autocertificazioni.

Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi."

In breve, questo significa che l'amministrazione pubblica adesso rilascia solo certificati in bollo da € 14,62. Tale obbligo viene meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni (vedi documento allegato, pdf 148KB).

Con questa disposizione si rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo, utile, ma non utilizzato, cioè l'uso dell'autocertificazione per dichiarare dati alla pubblica amministrazione.
Molti ancora si recano ad un ufficio pubblico per richiedere certificazioni da presentare ad un altro ufficio pubblico, senza usare l'autocertificazione. Quindi, si è fatta la fila in due uffici, quando sarebbe bastato recarsi solo all'ufficio di cui si ha effettivamente bisogno.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto, con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico devono accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.

Per presentare, invece, un atto ad un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc. servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa deve essere apposta una marca da bollo da € 14,62. Tale obbligo viene meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni (vedi documento allegato, pdf )

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Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Le descrizioni dei procedimenti per le dichiarazioni sostitutive sono contenute nella modulistica; i dettagli legali sono spiegati nella pagina sulle autocertificazioni.

Per quanto riguarda le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonchè per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive:

  • vedasi i controlli sulle imprese;
  • si effettuano controlli d'ufficio in tempo reale all'atto della prima nomina sulle dichiarazioni fornite dai soggetti presenti nelle graduatorie ai fini degli aggiornamenti delle stesse.

Varie

Negli atti pubblicati all'Albo si trovano sempre pubblicate le indicazioni su eventuali procedure interne, mentre l'indicazione di tutti i riferimenti normativi utili è nella pagina "Normativa".

Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 –  Art. 9, c. 7, d.l.n. 179/2012

Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

  • Regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati: Regolamento Albo web (in via di realizzazione)
  • Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni: 
    • Anagrafe nazionale alunni; inventario in possesso dell’ amministrazione
  • Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l’anno corrente: documento Obiettivi di accessibilità (in via di realizzazione)

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Altri contenuti

Altri contenuti

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

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Accesso civico

Accesso civico

 Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 5, c. 4

Altri contenuti – Accesso civico

  • Accesso civico:
    • Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: Nicoletta Biferale
    • Recapiti +39 06 66 15 38 48
      E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Allegati:

Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi

Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2013: Modalita' per la pubblicazione dello scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in GU n.298 del 20-12-2013.

La sezione non è, al momento, pertinente con l'attività istituzionale della scuola.

Interventi straordinari e di emergenza

Interventi straordinari e di emergenza

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 42

Dlgs 33/2013 – Articolo 42 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

La presente sotto-sezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche non operano nelle condizioni di cui all’Art. 42 del D.L.vo 33/2013.

Strutture sanitarie private accreditate

Strutture sanitarie private accreditate

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 41, c. 4

Dlgs 33/2013 – Articolo 41, comma 4 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
5. È pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

La presente sotto-sezione non è compilata in quanto l’obbligo di cui all’Art. 41 del D.L.vo 33/2013 riguarda il sistema sanitario nazionale.

Informazioni ambientali

Informazioni ambientali

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 40

Dlgs 33/2013 – Articolo 40 – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

L’istituto non è proprietario degli ambienti in cui ha opera: proprietario e manutentore delle strutture è il Comune di Roma che si occupa di tutti gli obblighi ambientali. La scuola redige invece il DVR di ciascun edificio.

Pianificazione e governo del territorio

Pianificazione e governo del territorio

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 39

Dlgs 33/2013 – Articolo 39 – Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

La presente sotto-sezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche non realizzano gli interventi di cui all’Art. 39 del D.L.vo 33/2013.

Opere pubbliche

Opere pubbliche

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 38

Dlgs 33/2013 – Articolo 38 – Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amminstrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

L’istituto non è proprietario degli ambienti in cui ha opera: proprietari e manutentori delle strutture è il Comune di Roma, che si occupa di tutti gli obblighi ambientali. La scuola redige invece il DVR di ciascun edificio.

IBAN e pagamenti informatici

IBAN e pagamenti informatici

 Dati dell’Istituto Comprensivo di via di BRAVETTA

Denominazione Autonomia scolastica: Istituto Comprensivo "via Bravetta"

Sede legale: ROMA

Città: ROMA  Provincia: RM CAP: 00164

Telefono e Fax: +39 06 66153848

indirizzo/i e mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Codice fiscale: 97714270580

Rappresentante legale: Prof.ssa Nicoletta BIFERALE

Coordinate bancarie (IBAN): IT 90 D 07601 03200 001009147719

Banco Posta di Poste Italiane S.p.A., n° Conto: 001009147719

Codice Unico dell’Ufficio: UFDUXJ