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Informazioni Istituzionali

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Dlgs 33/2013 – Articolo 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Modifiche Normative successive:

Il DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. 24/04/2014, n.95), convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n.143), ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 33, comma 1.

"Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e  forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” (GU Serie Generale n.265 del 14-11-2014)

Definizione della procedura adottata

Modalità di calcolo

L’indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di ricezione della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Definizioni

“transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

“giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

“data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;

“importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Periodi di esigibiltà

Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Tempi di pubblicazione

Indicatore annuale: entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento

Indicatore trimestrale: a decorrere dal 2015, entro 30 giorni successivi al trimestre

In ottemperanza alla normativa vengono pubblicati in tabella gli indicatori di tempestività dei pagamenti.

Anno di riferimento Trimestre Valore Note
2014 ---  - 2,29

Il periodo di riferimento per l'anno 2014 è gennaio-dicembre 2014 

 

2015 gennaio-febbraio-marzo  -15,08  
2015 aprile-maggio-giugno - 1,30  
2015 luglio-agosto-settembre - 1,12  
2015 ottobre-novembre-dicembre - 4,07  
2016 gennaio-febbraio-marzo - 8,95  
2016 aprile-maggio-giugno - 15,36  
2016 luglio-agosto-settembre - 25,52  
2016 ottobre-novembre-dicembre - 9,99  
2017 gennaio-febbraio-marzo  -7,10  
2017 aprile-maggio-giugno   1,04  
2017 luglio-agosto-settembre   -1,48  
2017  ottobre-novembre-dicembre   -19,49  
2018  gennaio-febbraio-marzo  -8,24  
2018  aprile-maggio-giugno -20,98
 
2018  luglio-agosto-settembre -4,92
 
2018  ottobre-novembre-dicembre -17,53
 
2019 gennaio-febbraio-marzo -7,62   
2019 aprile-maggio-giugno -10,05  
2019 luglio-agosto-settembre -6,58  
2019 ottobre-novembre-dicembre    
2020 gennaio-febbraio-marzo    

 

Tempi medi di erogazione dei servizi

Tempi medi di erogazione dei servizi

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 32, c. 2, lett. b

Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati

“Misure organizzative ai sensi della Direttiva della Funzione Pubblica” D.Lgs. 241/90

Nella Sezione URP vengono indicati I FATTORI DI QUALITA’ DEI SERVIZI DI SEGRETERIA.

Costi contabilizzati

Costi contabilizzati

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 32, c. 2

Art. 32, c. 2, lett. a, Art. 10, c. 5 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.

La presente sotto-sezione non è compilata in quanto l’obbligo di cui all’Art. 32, comma 2 del D.L.vo 33/2013, che richiama il precedente Art. 10D.L.vo 33/2013, che richiama il precedente Art. 10, comma 5 del medesimo decreto, riguarda le amministrazioni centrali (M.I.U.R.).

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti dalla Corte dei Conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici: l'Istituto Comprensivo di via diBravetta non è stato oggetto di nessun rilievo di tal genere.

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Beni immobili e gestione patrimonio

Beni immobili e gestione patrimonio

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Elenco voci di “Amministrazione trasparente” non previste per la scuola

L’istituto non è proprietario degli edifici in cui ha sede, proprietario e manutentore delle strutture che occupa, è il Comune di Roma.

L’istituto non opera locazioni e non paga affitti.

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

 Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 29, c. 2

Dlgs 33/2013 – Articolo 29, comma 2 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

La presente sotto-sezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche, per effetto dell’Art.1, comma 2 della L. 196/2009 non rientrano fra le pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina del D.L.vo 91/2011.

Sovvenzioni,contributi, sussidi,vantaggi economici

Sovvenzioni,contributi, sussidi,vantaggi economici

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

 

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Bandi di gara e contratti

Bandi di gara e contratti

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 37, c. 1,2

Articolo 37, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, la delibera a contrarre.

I bandi di selezione per gli esperti, le gare e i contratti vengono pubblicati all'Albo.

Una volta trascorso il lasso di tempo previsto per legge per la pubblicazione di tali documenti, essi saranno rimossi dalla zona di lettura, ma sarà ancora possibile visionarli tramite la pagina di ricerca dell'archivio dell'albo. I bandi sono in formato Pdf, immediatamente leggibile, stampabile o scaricabile (dopo l'eventuale download, sono fruibili per esempio con Adobe Reader - link esterno al sito).

Controlli sulle imprese

Controlli sulle imprese

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33- Art. 25

Articolo 25 – Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:
a) l’elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
b) l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

La presente sotto-sezione non è compilata in quanto la scuola non effettua i controlli di cui all’Art. 25 del D.L.vo 33/2013.

Provvedimenti dei dirigenti

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 23

Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.

 

Il Dirigente Scolastico emana provvedimenti di varia natura:

  • assegnazione di incarichi ad eventuali collaboratori esterni;
  • autorizzazioni ai dipendenti a svolgere incarichi o consulenze esterne;
  • circolari (in circolari);
  • nomine per gli incarichi ai dipendenti;
  • nomine del personale a tempo determinato;
  • provvedimenti di tipo amministrativo.

I provvedimenti del Dirigente sono pubblicati all’Albo.